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L’interpretazione dell’ARAN sul comma 3 dell’art. 27 del CCNL 2019-2021

Pubblichiamo il testo emesso dall’ARAN che va a precisare le modalità di calcolo (vedi comma 3 dell’art. 27) del numero delle ore da sottrarre in relazione alla “premialità” o il calcolo delle ore per le quali chiedere un eventuale recupero entro i primi sei mesi dell’anno successivo.

Su questo argomento vi sono state molteplici interpretazioni, con conseguenti dubbi applicativi. Numerosi colleghi ci hanno chiesto, in vari modi, un giudizio sull’applicazione della norma descritta nell’articolo 27 del CCNL 2019-2021. In particolare, il fatto di considerare le ore di servizio prestate oltre l’orario come ricomprese in una cifra spesso non prevedibile rendeva difficile programmare l’impegno lavorativo, apparendo come una forma di eccessiva elasticità della norma contrattuale.

Speriamo che, con questa interpretazione autentica fornita dall’ARAN, i colleghi riescano a contrattare in azienda una modalità unica di calcolo e di applicazione.


Riferimento ARAN

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA SANITÀ 23.01.2024

Qual è la corretta applicazione dell’art. 27 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in merito al recupero dell’eccedenza oraria nell’anno in corso?


Testo ARAN

L’art. 27 citato, al comma 3, nei primi periodi, prevede che l’eventuale eccedenza oraria – funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati – sino al limite risultante dall’algoritmo rientra nell’ambito degli obblighi del dirigente di cui all’art. 15, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., che espressamente prevede che:

“Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.

Lo stesso comma 3 dispone, all’ultimo periodo, che qualora l’impegno orario del dirigente superi, a consuntivo di fine anno, il limite risultante dall’algoritmo, tale ulteriore eccedenza deve essere recuperata con periodi di riposo, anche a giornate intere, entro i primi sei mesi dell’anno successivo.

È inoltre previsto che, qualora al termine dei primi sei mesi residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero debba comunque avvenire entro i successivi sei mesi.

In nessun caso l’eccedenza può dar luogo alla corresponsione di trattamenti economici. Il contratto, infatti, ha inteso unicamente introdurre una disciplina di maggiore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

L’intero comma 3 entra in vigore il 24 gennaio 2024 e va quindi applicato alle eccedenze accumulate a partire da tale data.

Nel corso dell’anno, inoltre, in coerenza con le disposizioni contrattuali, le eventuali eccedenze possono essere recuperate, compatibilmente con le esigenze organizzative, nell’ambito della programmazione dei piani di lavoro.

Tale programmazione può prevedere forme di compensazione del maggior orario prestato, tali da garantire che i piani di attività siano conformi a quanto previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL, tenuto conto del comma 6.

Si precisa inoltre che le compensazioni, proprio per la necessaria valutazione delle esigenze di servizio, devono essere gestite dal responsabile e non possono essere lasciate alla libera scelta del singolo dirigente.

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