Con l’estate alle porte, tornano puntuali dubbi e problemi sulla gestione delle ferie.
Anche colleghi di lunga esperienza si trovano ancora oggi a chiedersi: quali sono i miei diritti?
Quante ferie posso chiedere?
Cosa succede se l’Azienda non mi risponde?
Facciamo chiarezza, punto per punto.
Riferimenti normativi
Le regole sulle ferie dei dirigenti medici sono disciplinate dal CCNL vigente (art. 32) e da leggi nazionali. È bene ricordare che:
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, salvo che alla cessazione del rapporto.
- L’Azienda ha l’obbligo di monitorare le ferie residue e garantire al lavoratore la possibilità effettiva di fruirne.
Ferie estive: cosa prevede il contratto
Il CCNL e i chiarimenti ARAN stabiliscono che:
- Le ferie estive devono includere almeno 15 giorni netti di giorni di ferie, ovvero esclusi sabati, domeniche e festivi infrasettimanali.
- Questo significa che, su un’articolazione settimanale di 5 giorni, 15 giorni netti possono corrispondere a 21–23 giorni consecutivi di assenza.
- Su 6 giorni settimanali, si tratta di circa due settimane e mezzo.
Su questo aspetto normativo particolare, scarica anche il documento dell’ARAN.
Le 3 settimane estive possono anche essere frazionate, se richiesto dal dipendente.
Quante ferie spettano annualmente?
- Orario su 5 giorni: 28 giorni lavorativi (26 nei primi 3 anni di servizio)
- Orario su 6 giorni: 32 giorni lavorativi (30 nei primi 3 anni)
Attenzione: le “ferie radiologiche” non sono ferie
Si tratta di riposi biologici obbligatori previsti dalla normativa per l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono un istituto distinto, non sostitutivo né sovrapponibile alle ferie ordinarie.
Con figli o senza? Cambiano le finestre estive
- Dirigenti con figli: ferie concentrate tra il 15 giugno e il 15 settembre
- Dirigenti senza figli: periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre
⚠️ Questa differenza non è tassativa, ma finalizzata a favorire la conciliazione famiglia-lavoro.
Se nasce un conflitto sulle ferie
- Colloquio diretto con il responsabile per tentare una soluzione condivisa
- Richiesta scritta formale con date e motivazioni
→ L’Azienda ha l’obbligo di rispondere per iscritto - Coinvolgimento del sindacato per mediazione
- Ricorso legale in caso di diniego ingiustificato, con possibile richiesta di risarcimento.
Indennità sostitutiva: quando è ammessa?
Alla cessazione del rapporto, se il dirigente non ha potuto godere delle ferie per causa non imputabile a sé (es. esigenze di servizio), ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo prova contraria da parte dell’Azienda.
📣 La nostra posizione
CoAS Medici invita tutti i colleghi a non accettare rinvii, pressioni o “non risposte” o “risposte verbali” da parte delle Direzioni Sanitarie.
Le ferie non sono una concessione ma un diritto contrattuale, da esercitare nel rispetto delle regole e della dignità del lavoro.
📩 Se hai difficoltà o dubbi sull’organizzazione delle ferie, scrivici. Il nostro Ufficio Legale è a disposizione per fornire supporto e, se necessario, agire per la tutela dei tuoi diritti.



