Pronuncia sulla pausa lavorativa dopo le prime 6 ore di lavoro ed estensione del buono pasto: è un DIRITTO DI TUTTI DOPO SEI ORE DI LAVORO
Stabilito un punto fermo per migliaia di dipendenti pubblici e delle Aziende pubbliche a impronta privatistica (Aziende Sanitarie): l’ordinanza 25525/2025 della Suprema Corte assicura il buono pasto a chiunque superi le sei ore di lavoro giornaliere, a prescindere dal tipo di turno e dall’organizzazione dell’orario.
Una controversia che arriva in Cassazione
Il contenzioso è nato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che impugnava la decisione della Corte territoriale favorevole a tutti i dipendenti oltre le sei ore di servizio. L’ASP sosteneva che soltanto i lavoratori “non turnisti” avessero diritto al buono pasto, mentre infermieri e medici con turni continuativi dovessero restare esclusi.
La pronuncia della Suprema Corte
La Cassazione ha respinto ogni distinzione tra turnisti e non, ribadendo che il buono pasto è un’agevolazione assistenziale finalizzata al benessere fisico del lavoratore.
L’unico requisito è il superamento delle sei ore, che garantisce la necessità di una pausa non lavorativa per il consumo del pasto.
Base contrattuale e quadro normativo
- Contratto integrativo PA (art. 29, 20 settembre 2001): collega chiaramente la mensa (o buono sostitutivo) alla fruizione di un intervallo.
- D.Lgs. 66/2003 (art. 8): prescrive l’obbligo di concedere una pausa per pasti oltre le sei ore consecutive.
- Principio: il diritto nasce dalla pausa, non dal profilo retributivo o organizzativo.
Tabella riassuntiva dei requisiti
| Situazione lavorativa | Buono pasto |
|---|---|
| Giornata lavorativa uguale o maggiore di 6 ore | ✅ Sì |
| Turno continuativo, senza interruzione | ✅ Sì |
| Orario spezzato con pausa pranzo | ✅ Sì |
| Orario con rientro pomeridiano | ✅ Sì |
| Orario minore di 6 ore | ❌ No |
Impatti e prospettive per il pubblico impiego
Le aziende sanitarie e le amministrazioni pubbliche dovranno adeguare i regolamenti interni:
- Estendere il beneficio a tutto il personale con giornate superiori alle sei ore.
- Calcolare stanziamenti aggiuntivi per i buoni pasto sostitutivi in caso di impossibilità di accesso alla mensa.
- Evitare interpretazioni difformi da tale sentenza che possano sfociare in contenziosi per palese volontà discriminatoria.
Reazioni e spunti di dibattito
Sindacati e associazioni professionali salutano la sentenza come un passo verso l’equità.
Garantire a infermieri, medici e tecnici sanitari il tempo per un pasto è un riconoscimento del valore della loro prestazione continua. Contemporaneamente, ci si interroga su come armonizzare la norma con l’esigenza di garantire la continuità assistenziale.
- Se infatti il diritto alla pausa scatta oltre le sei ore, come è possibile che venga sottratta dall’orario di lavoro del dipendente?
- Se la pausa è un diritto, come può trasformarsi in un obbligo (a discrezione del datore di lavoro) ma “oltre l’orario di servizio”?
- Di quanti minuti deve essere questa pausa?
La legge 66/2003 indica “almeno 10 minuti”: perché allora molte Aziende Sanitarie hanno imposto, tramite regolamenti interni, pause di 30 minuti considerati a tutti gli effetti “extra orario di servizio”?
Verso nuovi scenari contrattuali
Questa pronuncia potrebbe indurre le parti sociali a rinegoziare aspetti economici e organizzativi nelle contrattazioni aziendali, sollecitando il loro adeguamento a questa Sentenza della Suprema Corte oppure nelle contrattazioni che seguiranno le contrattazioni successive al prossimo rinnovo contrattuale.
Potrebbe inoltre aprire la strada a simili contenziosi in altri settori della PA.
Sul fronte legislativo, non è escluso un intervento chiarificatore che recepisca esplicitamente i principi enunciati dalla Cassazione.



