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La Cassazione si pronuncia sulla pausa lavorativa e sui buoni pasto

Pronuncia sulla pausa lavorativa dopo le prime 6 ore di lavoro ed estensione del buono pasto: è un DIRITTO DI TUTTI DOPO SEI ORE DI LAVORO

Stabilito un punto fermo per migliaia di dipendenti pubblici e delle Aziende pubbliche a impronta privatistica (Aziende Sanitarie): l’ordinanza 25525/2025 della Suprema Corte assicura il buono pasto a chiunque superi le sei ore di lavoro giornaliere, a prescindere dal tipo di turno e dall’organizzazione dell’orario.


Una controversia che arriva in Cassazione

Il contenzioso è nato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che impugnava la decisione della Corte territoriale favorevole a tutti i dipendenti oltre le sei ore di servizio. L’ASP sosteneva che soltanto i lavoratori “non turnisti” avessero diritto al buono pasto, mentre infermieri e medici con turni continuativi dovessero restare esclusi.


La pronuncia della Suprema Corte

La Cassazione ha respinto ogni distinzione tra turnisti e non, ribadendo che il buono pasto è un’agevolazione assistenziale finalizzata al benessere fisico del lavoratore.
L’unico requisito è il superamento delle sei ore, che garantisce la necessità di una pausa non lavorativa per il consumo del pasto.


Base contrattuale e quadro normativo

  • Contratto integrativo PA (art. 29, 20 settembre 2001): collega chiaramente la mensa (o buono sostitutivo) alla fruizione di un intervallo.
  • D.Lgs. 66/2003 (art. 8): prescrive l’obbligo di concedere una pausa per pasti oltre le sei ore consecutive.
  • Principio: il diritto nasce dalla pausa, non dal profilo retributivo o organizzativo.

Tabella riassuntiva dei requisiti

Situazione lavorativaBuono pasto
Giornata lavorativa uguale o maggiore di 6 ore✅ Sì
Turno continuativo, senza interruzione✅ Sì
Orario spezzato con pausa pranzo✅ Sì
Orario con rientro pomeridiano✅ Sì
Orario minore di 6 ore❌ No

Impatti e prospettive per il pubblico impiego

Le aziende sanitarie e le amministrazioni pubbliche dovranno adeguare i regolamenti interni:

  • Estendere il beneficio a tutto il personale con giornate superiori alle sei ore.
  • Calcolare stanziamenti aggiuntivi per i buoni pasto sostitutivi in caso di impossibilità di accesso alla mensa.
  • Evitare interpretazioni difformi da tale sentenza che possano sfociare in contenziosi per palese volontà discriminatoria.

Reazioni e spunti di dibattito

Sindacati e associazioni professionali salutano la sentenza come un passo verso l’equità.

Garantire a infermieri, medici e tecnici sanitari il tempo per un pasto è un riconoscimento del valore della loro prestazione continua. Contemporaneamente, ci si interroga su come armonizzare la norma con l’esigenza di garantire la continuità assistenziale.

  • Se infatti il diritto alla pausa scatta oltre le sei ore, come è possibile che venga sottratta dall’orario di lavoro del dipendente?
  • Se la pausa è un diritto, come può trasformarsi in un obbligo (a discrezione del datore di lavoro) ma “oltre l’orario di servizio”?
  • Di quanti minuti deve essere questa pausa?

La legge 66/2003 indica “almeno 10 minuti”: perché allora molte Aziende Sanitarie hanno imposto, tramite regolamenti interni, pause di 30 minuti considerati a tutti gli effetti “extra orario di servizio”?


Verso nuovi scenari contrattuali

Questa pronuncia potrebbe indurre le parti sociali a rinegoziare aspetti economici e organizzativi nelle contrattazioni aziendali, sollecitando il loro adeguamento a questa Sentenza della Suprema Corte oppure nelle contrattazioni che seguiranno le contrattazioni successive al prossimo rinnovo contrattuale.

Potrebbe inoltre aprire la strada a simili contenziosi in altri settori della PA.
Sul fronte legislativo, non è escluso un intervento chiarificatore che recepisca esplicitamente i principi enunciati dalla Cassazione.

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