Ieri in Consulta:
Comunicato stampa sulla legge chiamata : Autonomia Differenziata.
La Corte Costituzionale, indicata spesso come Consulta, in attesa del deposito della sentenza che definirà la Legge istituente la cosiddetta “Autonomia differenziata” nei limiti della Costituzione; ne esamina taluni aspetti “disinvolti” ed esprime tutte le perplessità dei Giudici Costituzionali su molteplici aspetti applicativi della Legge.
Considerata l’importanza della Legge e i suoi effetti pratici proprio sulla Sanità, la Consulta ha deciso di comunicare con urgenza, attraverso gli Organi di Stampa, che ritiene non fondate le questione di costituzionalità sollevate da alcune regioni ricorrenti: Sardegna, Toscana, Puglia e Campania, ma ha anche espresso molteplici rilievi di illegittimità verso specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Un’altra legge di cui i Medici non possono disinteressarsi: AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Le conseguenze di questa legge riguardano (anche) i LEP che, a loro volta, hanno un impatto diretto su Medici, in fase di applicazione.
Rispetto appunto a questa legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, nonostante la contro opposizione di regioni come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, i Giudici della Corte hanno ritenuto che la legge – come impostata dal governo – contenesse alcune disposizioni incostituzionali perché in conflitto con i principi di
Unità della Repubblica, della
Solidarietà tra le regioni, della
Uguaglianza e della
Garanzia del rispetto dei diritti dei cittadini, e dello
Equilibrio di bilancio.
È Infatti il principio costituzionale della sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni. Secondo la Consulta infatti, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, a responsabilizzare maggiormente la Politica e i suoi Attori (cioè i politici) e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
Invitiamo a leggere integralmente il Comunicato Stampa che pubblichiamo integralmente; è disponibile ciccando qui
La Corte ritiene che la legge così come è stata articolata, vada a ledere la possibilità dell’intesa tra Stato e Regioni e vada a trasferire materie che riguardano, appunto, la devoluzione:
- andando a ledere il principio di sussidiarietà richiamato dalla Costituzione,
- che il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, non sia sufficiente, perché riguarda i diritti civili e sociali; tale delega, essendo priva di criteri direttivi, non risponde a quei criteri che deve avere una legge delega, con la conseguenza che qualsiasi decisione sostanziale ricade del tutto nelle mani del Governo, limitando il ruolo del Parlamento ad una mera approvazione, senza poter assolutamente intervenire sul testo o sulle definizioni.
La Corte precisa inoltre che questi LEP non possono essere modificati con un semplice decreto del P.d. C.M. scavalcando del tutto le funzioni del Parlamento.
Con questa legge viene anche attribuita la possibilità di modificare con decreto ministeriale le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Questo comporterebbe un eventuale premio proprio per le regioni
che non riuscissero a realizzare i LEP.
Secondo la Consulta ci sarebbe anche un indebolimento dei vincoli di solidarietà e sussidiarietà tra Stato e Regioni.
Per questo motivo la Corte rileva che l’iniziativa legislativa, relativa alla legge di differenziazione, non deve essere intesa come riservata unicamente al Governo, ma debba essere previsto un ruolo fondamentale del Parlamento nel tarare la definizione di tutte le forme di sussidiarietà.
La legge sulla Autonomia Differenziata non può quindi prevedere una marginalità della approvazione da parte del Parlamento ma, l’intesa raggiunta a livello governativo, deve essere sottoposta a verifica e a rinegoziazione a livello delle Camere.
Ed ancora, in base a questa Legge sulla Autonomia Differenziata – rileva la Corte – la limitazione della possibilità di determinare i LEP e l’individuazione delle risorse destinate alle funzioni trasferite alle Regioni, viene praticamente tolta dalle mani della discussione politica, per essere concentrata nelle mani dei Ministri e del Capo del Governo, non prendendo in considerazione nella legge, se non attraverso la clausola di invarianza finanziaria, che secondo la Corte non è assolutamente proponibile in un articolato di legge così complesso.
Quindi, secondo la Consulta spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare gli eventuali vuoti che derivano dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni nel rispetto dei Principi costituzionali; in conseguenza di ciò, la Corte afferma anche di rimanere l’unica competente a vagliare la costituzionalità dei singoli dispositivi di legge che saranno successivamente scritti e varati ai fini della applicazione, ritenendo fondamentale il passaggio parlamentare per modifiche migliorative attraverso il dibattimento e la successiva approvazione in Aula.



