Alcuni colleghi ci hanno segnalato un articolo che riporta un’azione collettiva promossa da Codacons a seguito di una sentenza, giunta a seguito del ricorso di un infermiere; questa sentenza legittima i risarcimenti per troppi turni.
Facciamo chiarezza su questa vicenda.
La sentenza si riferisce al caso di un infermiere che era stato “costretto” ad essere reperibile per più di 6 volte al mese; questo è infatti il limite contrattuale previsto per gli infermieri.
Tuttavia per i Dirigenti Medici i termini previsti nell’ultimo CCNL sono diversi: il limite dei turni è infatti fissato a 10 turni al mese in media su un periodo di 4 mesi.
Questo significa che se in quel quadrimestre ricadono tre settimane di ferie, il limite del quadrimestre rimane di 40 reperibilità, che andranno a concentrarsi su 14 settimane invece che essere distribuite sulle 17 settimane del quadrimestre.
Sommate alle 20 guardie (anche queste devono essere conteggiate su media mensile su un periodo di 4 mesi), significa che quel medico per avere 3 settimane di ferie nel quadrimestre, deve svolgere in ogni caso 20 notti di guardia e 40 notti in reperibilità, cioè 60 notti in “orario di servizio” su meno di 100 giorni in esame.
Sebbene un illecito nella pianificazione dei turni di servizio previsti da contratto sia un danno all’equilibrio vita-lavoro di qualunque lavoratore, attenzione a non farsi fuorviare da comunicazioni come questa che non tengono conto delle diverse condizioni contrattuali.
Ricordiamo che qualunque medico abbia dubbi sull’applicazione del contratto di lavoro ci può contattare ( 3473639841 oppure info@coasmedici.it ) per richiedere una consulenza giuslavoristica precisa e circostanziata.



