LA SANITÀ?
SEMBRA SEMPRE PIÙ AMMALATA DI “ANNUNCITE”.
Un articolo* di qualche settimana fa titolava :
“Medici, stop a cause per colpa lieve. Multe per le denunce infondate“.
Sottotitolo:
Colpa medica: Pronta la riforma che interviene sul profilo penale
dell’attività dei camici bianchi che punta ad arginare il boom di denunce.
Presto un Ddl, ma non è escluso un emendamento al Dl sulle aggressioni.
Primo rigo :
Medici, mai imputabili per Colpa Lieve.
Secondo rigo:
Sanzioni pecuniaria per le denunce infondate.
Ad una prima lettura qualsiasi Medico si sente tremare d’orgoglio,
sentendosi membro di una categoria che – finalmente – qualcuno vuole
proteggere e sta facendo qualcosa per difenderla nell’immediato.
Poi gli entusiasmi si stemperano altrettanto rapidamente.
Innanzitutto già nel sottotitolo viene precisato che si sta esaminando la
sola sfera penale e che i Medici non saranno processati se la Colpa è lieve.
Purtroppo nelle procedure penali, fino a qualche tempo fa, non esisteva
distinzione tra Colpa Lieve o Colpa Grave. Per sua natura il procedimento
penale è finalizzato a stabilire se c’è una Colpa oltre ogni ragionevole
dubbio (la certezza deve essere vicina al 100 %), oppure c’è il “non luogo
a procedere”.
Il problema è che il processo penale è spesso contro ignoti ed i Medici che finiscono per essere colpevolizzati non arrivano al 3% dei Medici coinvolti. Quindi assistiamo ad una stragrande maggioranza di denunce che vengono archiviate con un nulla di fatto, quindi una notevole spesa per gli accertamenti ed indagini assolutamente improduttiva.
Peraltro sappiamo che la distinzione della colpa in lieve e grave – tipica
delle procedure civilistiche deputate alla definizione del danno – è stata
introdotta anche negli accertamenti penali durante ed a seguito del Covid
e delle disfunzioni della macchina sanitaria derivanti o attribuibili alla
carenza di personale medico. Cioè il Medico veniva e viene sollevato da colpa
penalmente rilevante se riesce a dimostrare di aver lavorato in
condizioni di assoluta difficoltà per la carenza di personale.
Tutte queste eventualità vengono peraltro a configurare il giudizio di un
magistrato nei confronti di un Medico o, almeno, una valutazione delle
accuse riguardanti l’implicazione dei sanitari. Insomma, in ogni caso serve un
giudizio da parte di un magistrato, e questo giudizio non potrà che
avvenire al termine del deposito di cartelle cliniche, perizie da parte dei
CTU e contro deduzioni da parte di CTP.
Insomma, non ci sembra un sostanziale passo avanti, considerati i tempi
e le necessità di un procedimento penale che spesso inizia verso ignoti;
serve cioè a stabilire se qualche decisione medica o qualche atto medico
ha creato un danno irreparabile al danneggiato.
Non ultima, deve essere esclusa persino l’ipotesi di un dolo.
In tutto ciò, l’ipotesi di richiedere una CTP che giustifichi l’inizio di una
procedura contro il medico, significherebbe solo un tentativo e motivo di ritardare
l’avvio del procedimento, perdendo quei giorni preziosi per poter effettuare indagini ed esami irripetibili.
Il tutto sembra anche andare a ledere il diritto del paziente (o del
congiunto) a lamentarsi della perdita della salute (o della vita) come
sancito dalle leggi.
Insomma, sembra che la Commissione nominata per affrontare questi
aspetti della vita sanitaria nazionale navighi nella nebbia di norme e diritti precedenti e cristallizzati, che non possono essere facilmente modificati in quanto costituiscono da sempre (già nel Codice di Hammurabi sono quantificati i risarcimenti per interventi di cataratta con risultato negativo) giurisprudenza consolidata nel diritto romano (Lex Aquilia) e italiano.
L’impianto delle disposizioni che dovrebbero essere presenti nel nuovo D.d.L. (disegno di Legge) deriverebbe quindi solo ed esclusivamente dalla volontà di limitare le spese della giustizia penale, spesso impegnata in accertamenti molto
onerosi, senza limitare la richiesta di giustizia dei cittadini che si sentono
danneggiati.
Anche l’ipotesi delle Multe per le denunce infondate sembra un titolo adatto più a un giornale, ma poco rispettoso del diritto.
Infatti, per rispetto della terzietà, per stabilire se questa multa debba essere erogata sarebbe necessario un ulteriore processo con un diverso magistrato, e qualcuno che avvii questo processo per esprimere un giudizio e la conseguente multa.
In tutto l’articolo, che sembra voler comunicare più pruriginose ed allettanti ipotesi che certezze realizzabili, traspaiono aspetti di autoritarismo velleitario e facilone che, ragionando poi sugli aspetti consolidati dell’attuale diritto, sembra spegnersi
rapidamente.
Altra considerazione che sembra sfuggire al giornalista è che la maggior difficoltà ad avviare una procedura penale non escluderebbe un ricorso alla giustizia civile in cui la percentuale di successi sale dal 3% al 25% circa, con sostanziosi risarcimenti a carico di Aziende e Medici.
Questo perché la Procedura Civile non richiede l’assoluta certezza nell’addebito di una colpa, ma si esprime per stabilire le diverse percentuali di Colpa da addebitare ai Resistenti alle accuse.
Doveroso quindi ricordare che con la Legge 24/2017 il numero dei ricorsi civilistici è aumentato, e che la citazione diretta dei Medici è diventata prassi abituale e consolidata. È diventato quindi quasi ovvio che un medico nella sua vita lavorativa debba avere a che fare con avvocati, magistrati e aule di tribunale, spesso per fatti che non ricorda o ricorda in modo del tutto differente da quanto affermato dal Ricorrente.
Con la Legge Gelli/Bianco – nata per ridurre le spese delle Aziende e per soddisfare in qualche modo la voglia di risarcimento delle persone a danno dei Medici e Sanitari – è infatti stata introdotta l’obbligatorietà della copertura Assicurativa per gli esercenti la professione sanitaria in caso di “Colpa Grave”.
E quindi è d’obbligo specificare cosa sia la Colpa Grave.
Per Colpa Grave di un dipendente si intende il mancato rispetto delle buone pratiche assistenziali per negligenza, imperizia ed imprudenza.
Tutto ciò davanti ad un danno che, per tempi e gravità, possa configurare un risarcimento quantificabile.
E la Colpa dicesi Grave anche perché è “extracontrattuale”: il Medico Dipendente infatti non attiva un contratto di cura con il paziente, ma questo tipo di rapporto è assunto dall’Azienda. Il Medico è solo un dipendente che esegue un atto richiesto dal paziente, senza che il Medico possa scegliersi il paziente, ma gli capita per turno.
Non è quindi un rapporto contrattuale.
Il Medico Dipendente, che con la Legge Bianco Gelli, dal 2017 può essere citato direttamente dal danneggiato, esaurita la fase della conciliazione, deve seguire quindi tutti e tre i gradi di giudizio, e poi attendersi il ricorso alla Corte dei Conti da parte dell’Azienda Sanitaria, qualora quest’ultima ritenga di aver subito un danno erariale nel momento in cui ha versato il risarcimento al Ricorrente.
Seguirà quindi un altro processo esclusivamente amministrativo sulla determinazione delle percentuali di colpa dell’Azienda e del Dipendente, e si avrà la sentenza finale su chi debba assumersi l’onere del risarcimento, del tutto o in parte.
In genere questi procedimenti civili giungono a conclusione non rima di dieci anni e senza soddisfazione per nessuno.
Il Paziente non si sentirà soddisfatto del risarcimento e il Medico si sentirà colpevolizzato e punito dalla propria Azienda datrice di lavoro.
Questa situazione potrebbe essere interrotta solo ed esclusivamente se le Aziende Sanitarie si assumessero qualsiasi onere derivante dai ricorsi civilistici, esentando del tutto i Medici dal poter essere chiamati in causa in questo tipo di processi. Ma le Aziende Sanitarie sono tutelate dal Legislatore che è, in fondo, il proprietario delle Aziende Sanitarie e quindi le tutela per tutelare l’Erario.
Risulta evidente a questo punto il grande conflitto di interesse da parte del legislatore.
Chiudiamo questa lunga disamina degli annunci in tema di giustizia sanitaria, con il ricordo ai nostri Iscritti/lettori che ci siamo attivati da 12 anni per un’ottima proposta assicurativa; pensiamo anche che per evitare la fuga dei Medici dall’Italia, il Governo (non solo questo ma anche quelli che lo hanno preceduto e quelli che lo seguiranno) abbia ampi spazi di intervento legislativo sulle norme che, in altri stati europei, sono diverse.

* In riferimento all’articolo di Giovanni Negri di cui si riporta l’immagine qui sopra.


