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CCNL Area Sanità 2025-2027, articolo 40: la clausola di garanzia rischia di perdere la sua funzione?

La nuova formulazione contrattuale riapre una questione fondamentale: cosa accade ai dirigenti che maturano anzianità e valutazioni positive, ma non ricevono incarichi?
Per CoAS, una tutela nata per compensare ritardi amministrativo-burocratici (valutazione) per sanare le disparità di trattamento non può sfumare nella incuria gestionale di alcune Aziende sanitarie.

La clausola di garanzia rappresenta da anni uno degli strumenti contrattuali attraverso i quali si cerca di assicurare un riconoscimento economico minimo ai dirigenti medici che, pur avendo maturato una significativa anzianità di servizio, non hanno beneficiato di una corrispondente valorizzazione attraverso il sistema degli incarichi.
Non si tratta, tecnicamente, di uno scatto automatico di anzianità, ma di un meccanismo di salvaguardia: quando la retribuzione di posizione attribuita al dirigente in base all’incarico attribuitogli (o persino non attribuitogli), risulta inferiore a determinati minimi connessi con l’incarico ricoperto (o NON-ricoperto), il contratto prevede l’integrazione con le quote indicate nell’articolo 40, suddivise tra quota di Posizione fissa e quota di Posizione variabile, a condizione che siano soddisfatti i requisiti indicati.

Una tutela importante, soprattutto in un sistema nel quale l’attribuzione degli incarichi e la loro valorizzazione economica dipendono in larga misura dalle decisioni organizzative delle singole Aziende sanitarie (ma pesano negativamente sulle tasche dei Medici in relazione alla mancata attribuzione degli incarichi).
Considerando che molti Colleghi arrivano all’età della pensione senza essere riusciti ad avere neppure una singola valutazione ai fini dell’ottenimento di un incarico, ma solo valutazioni annuali per la cosiddetta “indennità di premialità“, risulta evidente quanto sia importante per la vita quotidiana e per la pensione, progredire seppur poco nella carriera economica dovuta per anzianità.

Ma cosa succede quando è proprio l’Azienda a non attribuire o formalizzare correttamente un incarico?

È questa la domanda che emerge dalla lettura dell’articolo 40 dell’ipotesi di CCNL dell’Area Sanità 2025-2027, sottoscritta il 7 ottobre 2026.

La formulazione dell’articolo 40: una garanzia legata all’incarico?

Il primo comma dell’articolo 40 riconosce ai dirigenti con rapporto esclusivo e valutazione positiva un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva, commisurato all’anzianità di servizio.

La disposizione contiene tuttavia un’espressione che merita particolare attenzione: la valutazione positiva viene richiamata «in relazione all’incarico conferito».
Questa formulazione, già presente nella disciplina contrattuale precedente, pone una questione interpretativa che non può essere sottovalutata. Se il riferimento all’incarico conferito venisse interpretato in modo rigidamente formale, il riconoscimento della clausola di garanzia potrebbe diventare problematico proprio per quei dirigenti ai quali l’Azienda non abbia attribuito o formalizzato correttamente un incarico, anche se nei CCNL, anche precedenti, veniva inserita la formula:

“FERMO RESTANDO l’OBBLIGO DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO, le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti ……. ISTITUISCONO le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 22 (nel CCNL 2019-2021) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “FONDO per la retribuzione degli INCARICHI“.

Con queste indicazioni e limiti, le Aziende dopo più di 30 anni dall’istituzione del Sistema degli Incarichi (502/1992) hanno attribuito formalmente incarichi solo a non più del 30% dei Medici Dirigenti dipendenti.
La Clausola di Garanzia è stata quindi in questi ultimi anni provvidenziale in moltissimi casi, portando qualche miglioramento economico a Colleghi non più giovanissimi.

Si determinerebbe così un evidente paradosso: uno strumento pensato per proteggere chi non beneficia di un’adeguata valorizzazione professionale potrebbe essere condizionato dalla stessa mancata attribuzione di incarico, risultare meno efficace proprio nelle situazioni in cui sarebbe maggiormente necessario.

La valutazione positiva non può essere confusa con l’attribuzione dell’incarico

È necessario distinguere due aspetti che non dovrebbero essere sovrapposti: la valutazione dell’attività professionale del dirigente e la decisione aziendale di attribuirgli un determinato incarico.

Il comma 3 dell’articolo 40 individua infatti precisi riferimenti per accertare il requisito della valutazione positiva, richiamando le verifiche previste per l’indennità di esclusività e quelle effettuate dal Collegio tecnico. Non sembra dunque necessario aver ricevuto formalmente un incarico per accedere alla clausola di garanzia.

Del resto, lo stesso contratto, al comma 3 dell’articolo 12, stabilisce che tutti i dirigenti debbano essere titolari di un incarico e disciplina le modalità con cui, dopo i primi cinque anni di servizio e in presenza di valutazione positiva, deve avvenire il conferimento di un incarico professionale.
Il problema nasce quando questo sistema, nella pratica, non viene applicato, o viene applicato con estremo ritardo ed in modo distorto e tutto l’apparato non funziona come dovrebbe.

Un dirigente può maturare vent’anni di servizio, svolgere regolarmente la propria attività, ottenere valutazioni positive e continuare a non ricevere una valorizzazione economica proporzionata alla propria esperienza e doversi accontentare del minimo sindacale indicato dalla clausola di garanzia.
Del tutto mortificante, e i risultati si vedono.

È proprio in queste circostanze che la clausola di garanzia dovrebbe svolgere pienamente la sua funzione.

Il rischio di trasferire sul medico le conseguenze delle scelte aziendali

L’aspetto più critico riguarda il rapporto tra diritti contrattuali e responsabilità organizzative.

Il conferimento degli incarichi non dipende esclusivamente dal dirigente, ma dalle procedure e dalle decisioni adottate dall’Azienda sanitaria.
Subordinare l’effettiva applicazione di una tutela economica alla corretta e tempestiva formalizzazione di tali procedure, senza distinguere le responsabilità di eventuali omissioni o ritardi, rischia da sempre di penalizzare non solo il lavoratore per circostanze che non dipendono dalla sua volontà, ma introdurre motivi di conflitto in un Sistema complesso come quello Sanitario, riducendo la qualità e la quantità delle prestazioni erogate.
Un ulteriore elemento merita attenzione: l’articolo 13, comma 12 prevede la non applicazione della clausola di garanzia in caso di mancata sottoscrizione del contratto individuale d’incarico da parte del dirigente.

È quindi essenziale che la disciplina contrattuale non consenta di assimilare situazioni profondamente differenti: il rifiuto di sottoscrivere un incarico è profondamente differente, dal punto di vista legale, il mancato conferimento o la mancata formalizzazione dello stesso incarico da parte dell’Azienda.
Il rischio è che un meccanismo di tutela finisca per essere condizionato da adempimenti amministrativi sui quali il medico non ha un effettivo potere decisionale.

Le nuove soglie economiche non risolvono il problema

L’accordo 2025-2027 aggiorna gli importi della clausola di garanzia, prevedendo dal 2027 un minimo annuo lordo di 7.273,86 euro per i dirigenti con almeno cinque e meno di dieci anni di anzianità e di 10.500 euro per quelli con almeno vent’anni di servizio.
Non viene indicato il budget destinato alla fascia intermedia, > 10 anni di servizio ma <20 .
Si tratta di valori riferiti alla retribuzione di posizione complessiva, non di incrementi da aggiungere automaticamente alla retribuzione già percepita. Ma l’aggiornamento degli importi non esaurisce la questione.

Una garanzia economica vale nella misura in cui può essere effettivamente riconosciuta a chi ne ha diritto.

Aumentare le soglie minime serve a poco se, nell’applicazione concreta, restano margini di incertezza sulle condizioni necessarie per beneficiarne.

La posizione di CoAS: la garanzia deve tutelare il dirigente, non dipendere dalla discrezionalità aziendale

Per CoAS il punto è chiaro: l’anzianità professionale accompagnata da VALUTAZIONI NON NEGATIVE deve continuare a rappresentare un criterio effettivo di tutela economica, indipendentemente dalla maggiore o minore capacità delle singole Aziende di valorizzare i propri dirigenti attraverso il sistema degli incarichi.

La clausola di garanzia non può essere trasformata in un beneficio riservato soltanto a chi abbia già ottenuto un adeguato incarico formale, sarebbe una contraddizione rispetto alla stessa ragione d’essere della norma.

Occorre pertanto chiarire esplicitamente che il mancato o ritardato conferimento di un incarico, quando imputabile all’Azienda e non al dirigente, non possa costituire di per sé un ostacolo al riconoscimento della tutela, in presenza degli altri requisiti contrattuali.
Anzi, sosteniamo da anni che la mancata attribuzione di un incarico possa dare origine a citazioni dell’Azienda davanti ad un giudice del lavoro.

Allo stesso modo, è necessario vigilare affinché le valutazioni professionali siano effettuate nei tempi previsti e non diventino, attraverso omissioni o ritardi, un ulteriore strumento di penalizzazione economica.

NEL CASO, SEGNALARLE E DENUNCIARLE!

La clausola di garanzia deve rimanere una garanzia. Non un diritto condizionato dalla discrezionalità organizzativa delle Aziende sanitarie.

È su questo principio che CoAS ritiene necessario mantenere alta l’attenzione, chiedendo un’interpretazione contrattuale chiara e uniforme, capace di tutelare concretamente i dirigenti medici e di impedire che le inefficienze amministrative si traducano in una perdita di diritti economici.

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