Mansioni usuranti

La professione del Medico non è inserita dalle Leggi attuali tra i “Lavori Usuranti” in quanto tale.
I Medici devono quindi dimostrare di aver svolto per almeno sette degli ultimi dieci anni, “Mansioni Usuranti“.

In definitiva, un Medico professionista dipendente, per ottenere i benefici derivanti dalla Legge, deve dimostrare di aver svolto specifiche mansioni comportanti usura, che la Legge identifica – purtroppo – SOLO nelle notti di guardia di 12 ore consecutive; queste devono essere in numero pari o superiore a 43 all’anno, e devono avere la caratteristica di comprendere nel loro interno almeno cinque delle ore definite “notturne” dal D.Lgs. 66/2003, cioè le ore comprese tra le 22 e le 6 della mattina successiva.
Le “notti di guardia in ospedale” che ubiquitariamente in Italia sono di 12 ore consecutive, con inizio alle ore 20 e termine alle 8 del giorno successivo (oppure 21 – 9) , devono essere certificate dalla Azienda datrice di lavoro per numero nell’anno e per durata di 12 ore.
Ma l’INPS, con Circolari annuali, rende in questi ultimi anni ancora più difficile l’accesso alla fruizione dei benefici previsti dalle leggi precedenti.
Ad esempio, con il Messaggio n. 812 del 2024 prescrive che:

OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, secondo il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Precisiamo che :
I Medici Dirigenti che volessero chiedere di usufruire di questi benefici di Legge, devono fare riferimento all’ultimo capoverso dell’Articolo 4 del Messaggio 812 sopra riportato, nelle righe in cui recita:
Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti.

E’ ovvio che il ciclo produttivo dei reparti ospedalieri in cui sia prevista una assistenza continuativa sulle 24 ore, tale da prevedere anche un turno notturno di 12 ore proprio per garantire la continuità assistenziale, prevede (anche se la circolare 812 dell’INPS non lo cita espressamente, pur citando il riferimento legislativo: legge 27 dicembre 2017, n. 205), il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 per il numero di notti di guardia espletate nell’anno.
E’ evidente che un medico, solo attraverso l’utilizzo di questo coefficiente di moltiplicazione riesce a raggiungere un numero uguale oppure maggiore di 64.
Con ciò risulta chiaro quanto l’INPS si adoperi per nasconderlo.
Inoltre le Sedi INPS chiedono di dimostrare che anche durante le ore diurne ci siano turni complementari per creare la continuità assistenziale, e che questi turni di 12 ore, consecutivi l’uno all’altro, siano precisati in un CCNL antecedente il 2016.
Nei CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria non è mai stata precisata una tal caratteristica dei turni, ma si è sempre solo indicata la necessità della continuità H24 nei Reparti con degenti.
Il dirigente che volesse quindi intraprendere la strada della richiesta delle Mansioni Usuranti all’INPS, deve presentare [un anno prima della eventuale domanda di quiescenza] domanda alla propria Azienda Sanitaria [il datore di Lavoro] affinché dichiari (in un certificato scritto):
1) quanti turni di guardia notturni sono stati effettuati negli ultimi 10 anni da quel dipendente,
2) che quei turni notturni erano costituiti da 12 ore continuative di lavoro,
3) che in quelle ore di turno erano comprese almeno cinque delle ore notturne: (cioè dalle 22 alle 6 del giorno dopo),
4) che il turno complementare di continuità assistenziale era assicurato anche per le dodici ore diurne.
L’Azienda Sanitaria, in quanto datrice di lavoro, deve attestare tutte le caratteristiche sopraindicate, in una certificazione che il Medico dovrà presentare in allegato alla domanda all’INPS, per ottenere i benefici di legge previsti per chi ha lavorato sottoponendosi a turni definiti “Mansioni Usuranti”.
Tale domanda deve essere presentata all’INPS entro il Primo Maggio, corredata dal suddetto certificato:
solo con la specificazione che il turno complementare alle notti di guardia era organizzato sulle 24 ore, la vostra domanda avrà una qualche possibilità di essere accolta.
Vi segnaliamo inoltre che, già l’anno scorso, alcuni Colleghi che hanno presentato regolare domanda entro i termini previsti dalla Legge (Primo Maggio 2023) non hanno ancora ricevuto risposta.
Vi precisiamo che il diritto di richiesta dei Dirigenti Medici è riferibile solo all’articolo 4 del Messaggio 812 che potete visualizzare scaricando il file.