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Responsabilità sanitaria: la Cassazione chiarisce i limiti della rivalsa contro il medico

Commento all’Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026

Con l’Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna su un tema centrale per tutti i professionisti sanitari: il rapporto tra struttura sanitaria, paziente e medico, e soprattutto i limiti entro cui una struttura può rivalersi sul sanitario dopo aver risarcito un danno.

La pronuncia chiarisce e ribadisce la portata dell’articolo 9 della Legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, confermando che tale norma non rappresenta una regola accessoria, ma la disciplina speciale e prevalente nei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista sanitario.

Il principio è rilevante: la struttura non può trasferire sul medico, attraverso clausole contrattuali o richieste di manleva; la legge attribuisce questi rischi all’organizzazione sanitaria, salvo per i casi accertati di dolo o colpa grave.


Rapporto contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione decisiva

Uno degli aspetti più importanti dell’ordinanza riguarda la distinzione tra il rapporto contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata con il paziente, e la posizione del sanitario che opera all’interno di quella organizzazione.

La Cassazione ribadisce che, quando la prestazione sanitaria viene resa mediante l’organizzazione, i mezzi, il personale e le strutture dell’ente sanitario, il medico opera come ausiliario della struttura, anche quando sia libero professionista e anche quando abbia avuto un rapporto diretto con il paziente.

Il rapporto contrattuale principale si stabilisce quindi tra paziente e struttura sanitaria. Il sanitario che esegue la prestazione resta inserito nell’apparato organizzativo dell’ente, che si assume il rischio della prestazione erogata attraverso la propria organizzazione.

Questa impostazione conferma la logica della Legge Gelli-Bianco: la responsabilità organizzativa resta in capo alla struttura, mentre l’esposizione personale del sanitario viene circoscritta e riservata ai casi più gravi.


L’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco è norma speciale

La Corte afferma che l’articolo 9 della Legge 24/2017 regola in modo speciale il rapporto interno tra struttura e sanitario.

Ciò significa che non possono essere applicate, in modo automatico o alternativo, le regole ordinarie del regresso tra condebitori solidali quando queste entrino in contrasto con il limite fissato dalla legge.

La struttura sanitaria può agire in rivalsa, cioè “rivalersi”, contro il professionista solo se viene accertato il dolo o la colpa grave. Non basta quindi che vi sia stato un errore professionale, né è sufficiente che la struttura sia stata condannata a risarcire il paziente.

Questo punto è essenziale, perché impedisce che la rivalsa diventi uno strumento abituale per scaricare sui singoli medici i costi della responsabilità sanitaria.


La colpa grave non coincide con la semplice colpa professionale

Altro passaggio fondamentale riguarda la definizione di “colpa grave”.

La Cassazione conferma un orientamento rigoroso: la colpa grave non può essere confusa con qualunque errore professionale. Perché possa parlarsi di colpa grave occorre una deviazione eccezionale, rilevante e inescusabile dagli standard professionali.

In altre parole, non ogni imperizia, negligenza o errore tecnico può giustificare la rivalsa della struttura nei confronti del medico.

Questa distinzione è decisiva per tutelare il professionista da un uso improprio della responsabilità personale. La medicina è attività complessa, spesso svolta in contesti organizzativi difficili, con carichi di lavoro elevati, carenze strutturali e decisioni da assumere in tempi rapidi. Trasformare ogni errore in colpa grave significherebbe rendere il medico il bersaglio finale di qualunque disfunzione organizzativa.


Clausole di manleva e autonomia contrattuale: la Cassazione pone un limite

Nel caso esaminato, la struttura sanitaria aveva invocato anche una clausola contrattuale di manleva contenuta nel rapporto libero-professionale con il sanitario.

La Corte chiarisce però che l’autonomia negoziale non può superare il limite fissato dall’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco.

In sostanza, una struttura non può predisporre contratti che, di fatto, aggirino la legge e trasferiscano sul professionista responsabilità economiche più ampie di quelle previste dal legislatore.

Anche questo è un punto di grande rilievo per i medici, perché conferma che le clausole contrattuali non possono diventare strumenti per svuotare le tutele introdotte dalla Legge 24/2017.


Effetti pratici per medici e strutture

L’ordinanza impone alle strutture sanitarie una riflessione seria sulla gestione del rischio clinico e assicurativo.

La risposta agli eventi avversi non può essere la ricerca automatica di un sanitario su cui scaricare il costo del risarcimento. Le strutture devono invece rafforzare protocolli, controlli organizzativi, coperture assicurative e procedure interne di prevenzione del rischio.

Per i medici, la pronuncia rappresenta una tutela importante. La responsabilità personale resta possibile, ma deve essere limitata ai casi realmente gravi. La struttura conserva invece una responsabilità primaria quando il danno deriva da una prestazione resa attraverso la propria organizzazione.


Una tutela che dovrà essere applicata anche nei giudizi di merito

Resta la speranza che questi principi trovino applicazione anche nei giudizi di primo grado e nelle prassi quotidiane delle Aziende Sanitarie.

Non possiamo dimenticare che, in passato, molti medici si sono trovati coinvolti in procedimenti davanti alla Corte dei Conti dopo transazioni o risarcimenti gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie, spesso senza essere adeguatamente informati o coinvolti nelle fasi iniziali.

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto l’obbligo per la struttura di comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio o l’avvio di trattative stragiudiziali. Si tratta di una garanzia fondamentale, perché consente al medico di partecipare tempestivamente alla difesa della propria posizione.

L’Ordinanza n. 9949/2026 rafforza questo quadro, ribadendo che il medico non può essere chiamato a rispondere automaticamente di qualunque danno risarcito dalla struttura.


La posizione CoAS

Per CoAS Medici Dirigenti, questa ordinanza rappresenta un passaggio importante nella corretta interpretazione della responsabilità sanitaria.

Il principio da difendere è chiaro: il medico deve rispondere delle proprie condotte realmente gravi, ma non può diventare il capro espiatorio delle carenze organizzative, gestionali o assicurative delle strutture.

La distinzione tra rapporto contrattuale della struttura con il paziente e posizione extracontrattuale del sanitario deve essere compresa e applicata con rigore.

Solo così si può evitare che la responsabilità sanitaria diventi un meccanismo di pressione permanente sui professionisti, già esposti a condizioni di lavoro sempre più difficili.

Ed è per tutti questi motivi che il CoAS Medici Dirigenti incentiva tutti i suoi Iscritti a dotarsi delle coperture assicurative scelte da CoAS, attraverso la distribuzione di voucher assicurativi sin dal momento della prima iscrizione. E CoAS incentiva soprattutto la stipula di polizze di Tutela Legale che permettono di difendersi immediatamente e senza la preoccupazione di dover pagare il difensore prescelto.


Conclusioni

L’Ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 conferma un principio di buon senso giuridico e professionale: la struttura sanitaria, quando organizza e rende possibile la prestazione, non può sottrarsi al proprio ruolo e trasferire automaticamente il rischio sul sanitario.

La rivalsa contro il medico resta possibile solo nei casi di dolo o colpa grave, e la colpa grave richiede una condotta eccezionalmente distante dagli standard professionali.

È un chiarimento importante, che rafforza le tutele introdotte dalla Legge Gelli-Bianco e che dovrebbe orientare non solo le decisioni giudiziarie, ma anche le prassi quotidiane delle strutture sanitarie.

Il medico non è il parafulmine dell’organizzazione.
È un professionista che opera dentro un sistema, e quel sistema deve assumersi le proprie responsabilità.

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