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Un privilegio che resiste al tempo: il paradosso del II livello nell’ultimo CCNL Sanità

Nell’articolo 15 del nuovo CCNL 2022–2024 emerge un dettaglio che colpisce per la sua natura anacronistica, come se fosse stato volutamente preservato nel tempo: l’indennità di specificità per i dirigenti medici e veterinari di ex secondo livello continua ad essere distinta e maggiorata rispetto a quella degli altri dirigenti.

Il testo contrattuale è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: per questi dirigenti l’indennità viene rideterminata con importi specifici e con precise decorrenze, arrivando a superare i 13.000 euro annui lordi. Una differenziazione che, letta nel contesto di un rinnovo contrattuale recente, appare difficile da giustificare sul piano dell’equità e della coerenza con l’evoluzione del sistema.

È inevitabile osservare questa scelta con una certa incredulità.
A distanza di oltre venticinque anni dal decreto legislativo 229 del 1999, che aveva trasformato gli incarichi direttivi da posizioni di fatto permanenti a incarichi a termine soggetti a verifica, il contratto collettivo continua a riconoscere un trattamento privilegiato a chi ha acquisito quelle posizioni in un’epoca profondamente diversa.

Si tratta di una norma che sembra più una memoria storica che uno strumento di politica del lavoro contemporanea. Il fatto che venga riproposta e confermata in un rinnovo contrattuale recente rafforza l’impressione che alcune logiche del passato siano ancora difficili da superare.

Ancora più sorprendente è che questa disposizione venga sottoscritta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, che nel 2026 legittimano una previsione che tutela una platea estremamente ristretta di dirigenti, spesso associata a percorsi professionali che non hanno conosciuto, nel corso degli anni, le stesse condizioni operative della maggioranza dei medici oggi in servizio.

Il riferimento al finanziamento attraverso i fondi aziendali aggiunge un ulteriore elemento di riflessione. Non si tratta infatti di una misura neutra, ma di una scelta che incide sulla distribuzione delle risorse complessive, sottraendole potenzialmente ad altri ambiti più attuali e più coerenti con le esigenze del sistema sanitario.

Il tema, in fondo, non è tanto economico quanto di principio.
In un sistema che dovrebbe fondarsi su criteri di equità, trasparenza e valorizzazione delle competenze effettive, è legittimo chiedersi perché un contratto collettivo moderno debba continuare a consacrare un trattamento differenziato legato esclusivamente a una condizione acquisita oltre venticinque anni fa.

La permanenza di questi istituti contrattuali solleva interrogativi anche sul funzionamento complessivo del sistema degli incarichi e sulle dinamiche che, nel tempo, hanno contribuito a consolidare alcune posizioni. Senza entrare in valutazioni personali, resta il dato oggettivo di una difficoltà strutturale a superare norme che appaiono sempre più lontane dalla realtà attuale della professione.

Il risultato è quello di un equilibrio contrattuale che fatica a rinnovarsi davvero. Mentre la maggioranza dei medici si confronta quotidianamente con carichi di lavoro crescenti, turni complessi e una progressiva perdita di potere d’acquisto, il contratto continua a dedicare spazio e risorse a una categoria che rappresenta ormai il residuo di un sistema passato.

Spetta ai lettori, e ai professionisti del settore, decidere come interpretare questa scelta. C’è chi potrà leggerla con amarezza, chi con disillusione, e chi come l’ennesima conferma di una difficoltà cronica nel riformare in profondità il sistema.

Di certo, ciò che emerge è un segnale chiaro: il sipario sull’epoca degli incarichi “a vita” non sembra essere ancora calato del tutto nel nostro Servizio Sanitario Nazionale.

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