In Italia lo Stato riconosce oggi 31 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Siamo circa un milione e mezzo di professionisti sanitari operanti in strutture pubbliche e private (a fronte di 24,2 milioni di lavoratori occupati in Italia, secondo i dati ISTAT – settembre 2025). Tuttavia, per i professionisti sanitari che operano in regime di “sola dipendenza”, continua a persistere il doppio obbligo contributivo INPS + Cassa professionale, ma solo per due categorie:
- Medici dirigenti dipendenti
- Farmacisti dipendenti
Entrambe le categorie, continuano a subire una normativa risalente al secolo scorso (1938, confermata nel luglio 1946 e nel 1954) che impone la doppia contribuzione obbligatoria.
Oltre alla contribuzione pensionistica INPS, questi professionisti sono infatti obbligati a una seconda contribuzione: rispettivamente ENPAM ed ENPAF.
Per i medici esistono due tipologie di contribuzione:
- Quota A per il lavoro istituzionale
- Quota B per le prestazioni aggiuntive
I dati più recenti indicano circa 326.000–328.000 medici complessivi, di cui circa 136.000 dirigenti dipendenti, medici e sanitari.
Le sentenze discutibili
Nonostante questo paradosso, le sentenze continuano a confermare la legittimità dell’obbligo di doppia contribuzione, sia per i farmacisti sia per i medici dipendenti, pur trattandosi di un principio legato a una normativa risalente al 1938.
Fino alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale con la Legge 833 del 1978, infatti, medici e farmacisti dipendenti potevano svolgere attività libero-professionale senza limiti, una volta assolto l’orario istituzionale.
Negli anni successivi, in molte Casse – laddove esisteva tale obbligo per i dipendenti (Casse privatizzate con D.Lgs. 509/1994) – questo vincolo è stato eliminato per veterinari, ingegneri e commercialisti.
Le nuove Casse privatizzate secondo il D.Lgs. 103/1996 sono invece dedicate esclusivamente ai liberi professionisti.
Le sentenze risultano quindi discutibili sotto più profili:
- la doppia contribuzione è un’anomalia del passato, poco compatibile con le nuove tipologie lavorative e con l’evoluzione della previdenza complementare;
- la presunta “maggior tutela” non è garantita, soprattutto per i farmacisti dipendenti, a causa dei contributi silenti e dei contributi di solidarietà a fondo perduto;
- il principio di solidarietà, spesso invocato come giustificazione, grava solo su una minoranza di professionistied è unidirezionale.
Medici e farmacisti dipendenti contribuiscono alle Casse, ma non esiste reciprocità: i liberi professionisti non versano contributi all’INPS.
Manca quindi qualsiasi equilibrio di trattamento.
Una questione di equità
Tutte queste considerazioni risultano particolarmente amare, perché ci si aspetterebbe dalla giustizia una valutazione complessiva degli aspetti previdenziali e del principio di equità.
Se per le sentenze la doppia contribuzione rappresenta una “maggior tutela”, nei fatti molti professionisti la vivono come una vessazione discriminante, dalla quale non è possibile sottrarsi.
Viene meno, infatti, il diritto alla libera scelta di una seconda forma di previdenza, diritto riconosciuto a tutti gli altri lavoratori.
Cosa fare?
Alla luce di queste criticità – e considerando:
- l’evoluzione della previdenza complementare,
- le nuove normative,
- la riforma dei medici di base,
- il principio sempre più diffuso secondo cui ciascuno debba costruire il proprio percorso pensionistico,
si rende necessaria una revisione delle norme previdenziali per tutti i professionisti, in nome di una maggiore equità e coerenza con il mondo del lavoro contemporaneo.
Il CoAS Medici Dirigenti e il Comitato No ENPAF intendono valutare congiuntamente possibili iniziative coordinate per rimuovere questa obbligatorietà anacronistica.
Chi è iscritto al CoAS sappia che la rimozione della doppia contribuzione obbligatoria rappresenta uno degli obiettivi prioritari del sindacato.
Vi terremo aggiornati.



